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24/04/2024
Invalidi Civili

IL NUOVO ITER PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE

La Determinazione del Commissario Straordinario INPS del 20 ottobre 2009, n. 189 (Il nuovo processo dell’Invalidità Civile, alla luce dell’art.20 del D.L. n.78/2009 convertito nella Legge 102 del 3 agosto 2009. Gli aspetti organizzativi e procedurali del nuovo sistema) ha introdotto una serie novità per quanto riguarda l’iter per il riconoscimento dell’invalidità, dell’handicap (Legge 104/92) e della disabilità ai fini dell’inserimento lavorativo (Legge 68/99). Il nuovo procedimento è entrato in vigore dal mese di gennaio 2010.
L’obiettivo è quello di garantire la trasparenza  del procedimento, infatti la domanda di accertamento dell’Invalidità, dell’handicap e della disabilità va presentata all’INPS solo per via telematica, così il cittadino potrà seguire tutto il percorso online.
Inoltre la Commissione di accertamento dell’Azienda Sanitaria (ASP) sarà integrata da un medico INPS, questo consentirà di evitare il passaggio dei verbali (qualora siano stati approvati all’unanimità) alla commissione di verifica, evitando così inutili lungaggini burocratiche.
Un ulteriore obiettivo è quello infine di contenere i tempi massimi intercorrenti tra la domanda e l’erogazione delle eventuali provvidenze economiche, entro i 120 giorni.
Ecco di seguito la descrizione della nuova procedura.
La certificazione medica
Il cittadino che intende presentare domanda per il riconoscimento dell’Invalidità Civile, dell’Handicap (Legge 104/92) o della disabilità ai fini dell’inserimento lavorativo (Legge 68/99), come  già in passato, deve per prima cosa richiedere il certificato medico al proprio medico curante.
Il medico, sulla base di un modello di certificazione predisposto dall’INPS, attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici e le patologie invalidanti di cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Indica inoltre le patologie stabilizzate o ingravescenti (D.M. 2 agosto 2007) che danno titolo alla non rivedibilità.
Sul certificato il medico deve indicare infine, l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto (che consente di essere convocati dalla Commissione Medica entro 15 giorni).
Il certificato, compilato su supporto informatico, va inviato telematicamente all’INPS, mentre al cittadino richiedente, il medico consegna un codice che consentirà poi di abbinare il certificato alla domanda.
Il certificato ha validità 90 giorni. Se la domanda non viene presentata entro questo limite, il certificato scade e occorrerà richiederlo nuovamente.
Il medico per poter certificare secondo la nuova procedura, dovrà registrarsi presso l’INPS che provvederà ad assegnargli un PIN.
Se il medico a cui ci si rivolge non è abilitato o non dispone di computer e connessione, può compilare la certificazione su carta seguendo però il modello INPS.

La presentazione della domanda
La Domanda di invalidità, handicap e disabilità, va compilata online preferibilmente attraverso gli enti abilitati: Associazioni di categoria, Patronati, CAAF.
La domanda può essere presentata anche dall’interessato stesso che dovrà richiedere un codice di accesso (PIN), tramite internet oppure telefonando al Contact Center dell’INPS.
Il PIN consentirà di consultare online nel sito dell’INPS, tutte le “fasi di avanzamento” della  domanda.
Il cittadino potrà inoltre indicare il proprio indirizzo e-mail dove intende ricevere le informazioni che lo riguardano.

I tempi
La convocazione alle visite di accertamento, secondo quanto previsto dalla Determinazione INPS 189/2009, dovrebbe avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, tale limite scende a 15 giorni nel caso il richiedente sia affetto da una patologia oncologica in atto.

La visita
La visita avviene presso la Commissione Medica dell’Azienda Sanitaria (ASP) che secondo la nuova procedura dovrà essere integrata da un medico dell’INPS.
Al termine  della visita la commissione rilascia un verbale elettronico nel quale viene riportato l’esito della visita stessa.
Nel caso l’interessato non si dovesse presentare a visita senza giustificato motivo, la domanda verrà rigettata e occorrerà ripresentarne una nuova.

La visita domiciliare
Nel caso il richiedente sia impossibilitato a recarsi per la visita, perché le sue condizioni di salute sono talmente gravi da renderlo intrasportabile, la richiesta di visita domiciliare va presentata per via telematica prima del giorno fissato per la visita. Nel caso di accoglimento della richiesta, la data e l’ora della nuova visita saranno comunicate sempre attraverso la procedura informatica.

L’invio del verbale
Il verbale con l’esito della visita, validato dal Centro Medico Legale dell’INPS, viene inviato al cittadino dall’INPS stesso.
I documenti inviati sono due: uno contenente i dati sensibili ed uno contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.
Se il verbale da diritto all’erogazione di provvidenze economiche, il cittadino deve fornire online i dati richiesti dall’INPS.
Anche in questo caso è opportuno farsi assistere da un Patronato o altro soggetto abilitato.

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