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29/04/2024
ACCERTAMENTI SANITARI E PROVVIDENZE ECONOMICHE

 ACCERTAMENTI SANITARI E PROVVIDENZE ECONOMICHE

L’invalidità civile
Per invalidità civile si intende una condizione di salute che comporta una riduzione significativa delle capacità lavorative, motorie o psichiche.
Il cittadino che vuole ottenere il riconoscimento di “invalido civile”  “cieco civile” o “sordomuto” deve chiedere di essere visitato dalla Commissione medica dell’Azienda Sanitaria di appartenenza.
Se l'accertamento sanitario determina il riconoscimento di una condizione di cecità, sordomutismo oppure di invalidità civile, correlata ad una riduzione della capacità lavorativa tale da comportare l'eventuale erogazione di una provvidenza economica, la Commissione Medica provvede ad inviare d'ufficio alla sede INPS di competenza l'esito della visita.
L'INPS, ricevuta la comunicazione dall’ ASL., invia a sua volta, all'interessato, alcuni moduli da compilare e sottoscrivere nei quali è richiesto di dichiarare specifiche condizioni personali necessarie per effettuare la valutazione da parte dell'INPS.
I moduli devono essere rispediti all'INPS entro 60 giorni dal ricevimento. Ottenute le informazioni richieste l'INPS provvede alla verifica dei requisiti e comunica all'interessato la concessione, oppure la non concessione, della o delle provvidenze economiche, mediante lettera e, nel caso di concessione, gli importi relativi a quanto dovuto.

Come ottenere il riconoscimento dell’invalidità
La domanda  per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità deve essere presentata (su modulo prestampato rilasciato dalle ASL) alla commissione medica per gli invalidi civili tramite il protocollo generale dell'Azienda Sanitaria competente per residenza, oppure tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita.
Alla domanda occorre allegare il certificato del medico curante.
Entro tre mesi dalla presentazione della domanda viene fissata la data di convocazione per la visita.
Se la commissione medica non provvede entro il suddetto termine alla convocazione, l'interessato può richiederne la fissazione all'Assessorato Regionale competente, se entro 270 giorni l'assessorato non procede alla fissazione della data di convocazione, potrà essere adito il giudice ordinario (art. 3, comma 1 D.P.R. 698/1994).
Se invece l'interessato non si presenta alla convocazione, viene riconvocato entro i tre mesi successivi e se anche questa volta non rispetta la convocazione, la domanda decade e dovrà essere presentata di nuovo.
L'iter di riconoscimento deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda.

Nel caso di domanda intesa ad ottenere
l’indennità di accompagnamento: è necessario che la certificazione medica contenga la seguente dicitura: "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" oppure "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore".
l’indennità di frequenza, sul certificato medico deve essere indicata la seguente dicitura:"difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età".

La visita domiciliare
Nel caso l'interessato si trovi nell'impossibilità di presentarsi presso la commissione medica, può chiedere la visita domiciliare, esibendo idonea documentazione medica (art. 1, comma 7, DPR 698/94) dalla quale risulti la natura dell’impedimento.
Tale documentazione va presentata alla Commissione anche a cura di un familiare,in seguito al ricevimento della lettera di convocazione a visita.
L’impedimento a recarsi per la visita non si riferisce soltanto alla capacità deambulatoria, ma anche all'insieme di situazioni, già specificate nella documentazione medica allegata alla domanda, che rendono difficoltoso lo spostamento dell'invalido.

Richiedente ricoverato o domiciliato presso altra ASL
Nel caso il richiedente sia ricoverato o domiciliato in una Azienda ASL diversa da quella di effettiva residenza, può essere richiesto l'accertamento in rogatoria.
La richiesta di accertamento va presentata all'Azienda ASL di residenza. Questa a sua volta richiederà alla Commissione dell'Azienda ASL ove è domiciliato o ricoverato il richiedente di effettuare gli accertamenti sanitari del caso e di comunicarne l'esito alla Commissione competente che provvederà ad emettere il certificato con l'indicazione della relativa percentuale.

Aggravamento
La persona a cui sia già stato riconosciuto un grado di invalidità e che, attraverso successivi accertamenti medici, riscontra un peggioramento della propria menomazione nel corso del tempo, può presentare richiesta di visita di aggravamento, alla Commissione Medica per l'invalidità civile, presso l'ASL ove è residente allegando la documentazione medica che attesti la modificazione peggiorativa della disabilità ovvero l'insorgenza di nuove menomazioni.
Tuttavia, qualora il richiedente abbia presentato ricorso contro l'esito del primo accertamento, non potrà richiedere simultaneamente il riconoscimento dell'aggravamento;
La richiesta di aggravamento, ove la procedura di opposizione si sia conclusa, può essere avanzata anche nel caso di rigetto del ricorso in opposizione.

Visite di revisione
La Commissione medica per l’invalidità civile può disporre procedimenti di revisione quando la persona invalida sia in età evolutiva o quando vi sia una diagnosi provvisoria sul grado di invalidità. La revisione invece diventa obbligatoria quando il minore raggiunge la maggiore età (18 anni)

Patologie esenti da revisione
il 27 settembre 2007 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle finanze, 2 agosto 2007 "Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante."
 Il Decreto individua 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria.
In virtù di ciò, le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell'elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione del loro stato invalidante (a meno che non siano direttamente gli interessati a chiedere una revisione). Nella sostanza i soggetti che rientrano nell'elenco approvato dal Ministero e che siano titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, possono opporsi alla eventuale visita di revisione appellandosi al decreto stesso, producendo eventuale documentazione sanitaria o rimandando a quella già presentata al momento della visita di accertamento precedente.
Ne deriva che le Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie, nei nuovi accertamenti non potranno più prevedere la rivedibilità dei casi relativi a persone affette dalle patologie o menomazioni previste nel nuovo elenco, poiché commetterebbero un evidente abuso d'ufficio.

Visite unificate
Per gli  effetti della Legge  80/2006 art.6 comma 1, che ha introdotto alcune importanti novità a proposito della semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità, le visite per il riconoscimento dell'invalidità e dell'handicap (legge 104/92), possono essere, su richiesta dell’interessato, esperite in un’unica seduta.

Malati oncologici
Per i malati oncologici è previsto un iter di accertamento più veloce (art.6 comma 1 Legge 80/06). In questi casi le commissioni mediche devono effettuare gli accertamenti richiesti entro quindici giorni dalla domanda dell’interessato.
La norma, inoltre, stabilisce che gli"esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti".

Decesso del richiedente
In caso di decesso del richiedente, ove la domanda di invalidità sia stata inoltrata, gli eredi possono presentare istanza affinché si proceda agli accertamenti sanitari. Ricorrendo questa circostanza, naturalmente, l'indagine verrà effettuata solo sulla base della documentazione medica antecedente al decesso rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate.

Ricorsi
Qualora gli accertamenti effettuati dalla commissione medica diano esito negativo, oppure non corrispondente a quello atteso dall’interessato, è possibile ricorrere al giudice ordinario per la riforma delle decisioni stesse.

Le provvidenze economiche
Le provvidenze economiche sono erogate solo se il cittadino possiede i requisiti, sanitari e socioeconomici, previsti dalla legge. Il requisito sanitario, accertato dall'Azienda Sanitaria di residenza, si riferisce alle condizioni di salute della persona che ne fa richiesta e, in particolare, alle condizioni di cecità, di sordomutismo o di invalidità, valutate facendo riferimento alla percentuale che viene trascritta sul verbale della visita medica effettuata per il riconoscimento di invalidità civile. I requisiti socioeconomici vengono accertati dall'INPS e sono differenti per ciascuna tipologia di provvidenza.

Provvidenze economiche erogate ai cittadini riconosciuti invalidi civili:

L’ assegno mensile

L'assegno mensile è stato istituito con la legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n.5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."

Requisiti
• essere residente in Italia
.avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni. Dopo i 65 anni si ha diritto alla pensione sociale a carico dell'INPS
• essere stati riconosciuti invalidi civili con una percentuale di invalidità superiore al 74%, ma inferiore al 100%
• essere privi di reddito o con un reddito non superiore ai parametri stabiliti annualmente.
• non svolgere attività lavorativa (oppure non superare il reddito annuale personale di 7500 euro per lavoro dipendente o 4500 euro per lavoro autonomo).

Incompatibilità
L’assegno mensile è incompatibile con:
• qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, delle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e di ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio (art. 3 della legge 29 dicembre 1990 n° 407).
•la pensione di invalidità per causa di guerra, lavoro e di servizio (pensioni di guerra, rendite INAIL, ecc.).

Scadenze
Entro il 31 marzo di ogni anno, coloro che ricevono l'assegno mensile hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione di responsabilità sulla permanenza o meno del requisito di non svolgere attività lavorativa (non superare il reddito annuale personale di 7500 euro per lavoro dipendente o 4500 euro per lavoro autonomo). La dichiarazione deve essere presentata su modulo prestampato che viene inviato a casa dell'interessato, che deve compilarlo e rispedirlo all'INPS.

La pensione di inabilità

La pensione di inabilità è stata istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico, valutato sulla base di parametri  di reddito stabiliti annualmente.

requisiti
• avere un’ età compresa fra i 18 e i 65 anni;
• essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
• avere ottenuto il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%;
• disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 14.466,67

compatibilità
• La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Incompatibilità
• La pensione di inabilità è incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

L’indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento o assegno di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di una provvidenza erogata dall’Inps in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche. L'importo dell’indennità di accompagnamento, è erogato per 12 mensilità e viene aggiornato ogni anno dal Ministero dell'Interno.

Requisiti
• Essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
• avere il riconoscimento  di un'invalidità totale, non essere in grado  di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore o  di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
• non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o  di Ente pubblico).

Compatibilità
• è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente o autonoma (L. 18/1980 e L. 508/1988);
• poiché viene erogata al solo titolo della minorazione, è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età.
• è compatibile con la titolarità di una patente speciale;
• viene erogata anche ai detenuti;
• spetta anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali.

Incompatibilità
• L'indennità non è cumulabile con indennità simili erogate per cause di servizio,lavoro o guerra (è possibile scegliere il sussidio più conveniente);
• non è reversibile;

L’indennità di accompagnamento spetta anche
ai ciechi assoluti;
• alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime  di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero 1705 del 1999 e n. 10212 del 27 maggio 2004);
• ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione numero  1377 del 2003);
• alle persone affette dal morbo  di Alzheimer e dalla sindrome  di Down;
• alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi  di  assenza".

Dichiarazione periodica
Entro il 31 marzo  di ogni anno i titolari di indennità di accompagnamento, devono dichiarare la sussistenza dei requisiti  dilegge attraverso un’autocertificazione sul modello prestampato inviato dall’Inps al domicilio. Il modello deve essere compilato e restituito all’Inps.
Più precisamente, gli invalidi civili,titolari di indennità di accompagnamento sono chiamati a dichiarare se siano stati ricoverati o meno a titolo gratuito, indicando anche l'eventuale periodo di ricovero.
In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al modulo un’ulteriore autocertificazione attestante il nome e l’indirizzo della struttura di ricovero e l’ammontare della retta pagata.

L'indennità non spetta:
se l'assistenza non ha carattere continuo ma è finalizzata ad una emergenza temporanea.

Come ottenere l’indennità
Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l’indennità di accompagnamento è necessario presentare domanda alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili della ASL di residenza; allegando un certificato del medico curante, che deve riportare la nota "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".
Il modello della domanda è disponibile presso l’ASL, i Patronati, e le Associazioni di categoria.

E’ importante sapere che:
con la recente sentenza numero 1268 del 2005, la Corte  di Cassazione ha ulteriormente disposto che "l’indennità di accompagnamento, prevista quale misura assistenziale diretta anche a sostenere il nucleo familiare, va riconosciuta a coloro che,pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione  di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate  di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti".

L’indennità di frequenza

L’indennità di frequenza è una provvidenza economica a favore degli invalidi minorenni ed è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990 n.289 al fine di aiutare i genitori per i maggiori oneri derivanti dalla frequenza scolastica o di centri di riabilitazione.

Requisiti
Per ottenere l’indennità di frequenza è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
• essere minore di 18 anni;
• essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
• essere riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
• frequentare un centro di riabilitazione,  un  centro di formazione professionale,  centri occupazionali o  scuole di ogni grado e ordine;
• non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.238,26;
 
Incompatibilità
L'indennità di frequenza è incompatibile con:
• l'indennità di accompagnamento,
• con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti
• con la speciale indennità per ciechi parziali.

Come  ottenere l'indennità
Per richiedere il riconoscimento dello stato di invalidità e l’indennità di frequenza, il genitore o il tutore deve presentare domanda alla Commissione medica per l’invalidità civile dell’ASL di residenza.

Alla domanda occorre allegare:
• un certificato medico su cui va riportata la dicitura "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età"
• la documentazione attestante l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore presso un istituto (vedi requisiti).
L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o ai cicli riabilitativi.
La domanda deve essere rinnovata ogni anno.
Il modello della domanda è disponibile presso l’ASL, i Patronati, e le Associazioni di categoria.

E’ importante sapere che:
La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 della legge istitutiva, nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano asilo nido.

 
Provvidenze economiche erogate ai cittadini riconosciuti ciechi civili

Pensione per ciechi assoluti

La pensione per ciechi assoluti è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962 n. 66.
E'concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico.
Annualmente vengono fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.
La provvidenza era stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980 n. 33 , successivamente, l'articolo 5 della Legge 21 novembre 1988 n. 508, ha precisato che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione, ma l'indennità di accompagnamento.

Requisiti
Per avere riconosciuto il diritto alla pensione, è necessario possedere i seguenti requisiti:
• essere maggiorenne;
• essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
• essere stato riconosciuto cieco assoluto;
• non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 14.466,67
 
Indennità di accompagnamento per ciechi civili

L’indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti è stata istituita dallaLegge 28 marzo 1968 n.406 (art.1).
Viene erogata ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dal reddito personale e dall'età.

Requisiti
• essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
• essere stato riconosciuto cieco assoluto;

Compatibilità
L’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti:
• è cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali oppure ai sordomuti.
• è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Incompatibilità
E'incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per di servizio,lavoro o guerra.

Pensione per ciechi parziali
 
Questa pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962 n. 66 a favore dei ciechi parziali, con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione.
La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980 n.33.
Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Requisiti
Per avere riconosciuto il diritto alla pensione per ciechi parziali è necessario:
• essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
• essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
• non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 14.466,67

Indennità speciale per ciechi parziali

L'indennità speciale è stata istituita dall'articolo 3 della Legge 21 novembre 1988 n. 8.
Spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione pertanto è indipendente dall'età e dal reddito personale dell'interessato.

Requisiti
• essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
• essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;

Compatibilità
L’indennità è compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.

Incompatibilità
L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con:
• l'indennità di frequenza
• altre indennità simili concesse per cause di servizio,lavoro o guerra.


Provvidenze economiche erogate ai cittadini riconosciuti sordomuti

La pensione per sordomuti

L’assegno mensile di assistenza istituito dalla Legge 26 maggio 1970, n. 381, in favore dei sordomuti, ha assunto la denominazione di “pensione” con l’articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33
E'concessa alla persona sordomuta ossia al minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che l'interessato si trovi in stato di bisogno economico. Pertanto annualmente vengono fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età,la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Requisiti
• essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
• essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
• non disporre di un reddito personale superiore a Euro 14.466,67;
• essere stato riconosciuto sordomuto.

Incompatibilità
La pensione per sordomuti è incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra,servizio,lavoro.

Indennità di comunicazione per privi dell’udito

L’indennità di comunicazione è stata istituita dall'articolo 4 della Legge 21 novembre 1988 n. 508. I criteri di concessione sono diversi a seconda se il richiedente è maggiore di 12 anni o minore di 12 anni e sono correlati al grado di ipoacusia accertata (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992)
In particolare:
• per i cittadini di età inferiore ai 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.
• Per i maggiori di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel.
Viene inoltre richiesto di dimostrare che l'insorgenza dell'ipoacusia è precedente ai 12 anni

Requisiti
• essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
• essere stato riconosciuto sordomuto (con le di cui sopra);

Compatibilità
L’indennità di comunicazione è compatibile con:
• la titolarità di una patente di guida;
• lo svolgimento di un’attività lavorativa, dipendente o autonoma.
E’cumulabile con l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili.
Spetta anche in caso di ricovero in istituto.
E’indipendente dal reddito e dall’età.

Incompatibilità
L'erogazione dell'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza (per i minori).


A cura della d.ssa Antonella Iellimo e della d.ssa Maria Teti, operatori dello Sportello Informahandicap dell’A.S.P. di Vibo